Shari'a: differenze tra le versioni

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* proibite ([[harām]])
* proibite ([[harām]])


Questi atti hanno disposizioni "materiali o morali" nella comprensione della Sharia. L'abbandono delle azioni "considerate fard, wajib e sunnah", e il compimento di quelle proibite "considerate makruh e haram" sono penalizzate. (punizioni hadd o tazir). Per esempio; Il pestaggio, l'imprigionamento e l'uccisione di coloro che si ostinano a non pregare ([[Ṣalāt]]) possono essere considerati in questo contesto.<ref>http://www.diyanet.gov.tr/turkish/basiliyayin/weboku.asp?sayfa=21&yid</ref><ref>http://www.ismailaga.info/yazi/2012/03/30/dinde-zorlama-yoktur-ne-demektir-islamda-zorlama-yok-mudur/</ref><ref>Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi |cilt=2 s:112</ref><ref>http://www.fetvameclisi.com/fetva-namaz-kilmayanin-cezasi-21734.html</ref>
Questi atti hanno disposizioni "materiali o morali" nella comprensione della Sharia. L'abbandono delle azioni "considerate fard, wajib e sunnah", e il compimento di quelle proibite "considerate makruh e haram" sono penalizzate. (punizioni hadd o tazir). Per esempio; Il pestaggio, l'imprigionamento e l'uccisione di coloro che si ostinano a non pregare ([[Ṣalāt]]) possono essere considerati in questo contesto.<ref>http://www.diyanet.gov.tr/turkish/basiliyayin/weboku.asp?sayfa=21&yid</ref><ref>http://www.ismailaga.info/yazi/2012/03/30/dinde-zorlama-yoktur-ne-demektir-islamda-zorlama-yok-mudur/</ref><ref>Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi |cilt=2 s:112</ref><ref>http://www.fetvameclisi.com/fetva-namaz-kilmayanin-cezasi-21734.html</ref>


== Scuole giuridiche ==
== Scuole giuridiche ==

Versione delle 20:20, 8 feb 2022

     Paesi membri dell'Organizzazione della cooperazione islamica dove non gioca alcun ruolo nel sistema giuridico.

     Paesi dove si applica la sharia per questioni private (ad es. matrimonio, divorzio, eredità e custodia dei figli).

     Paesi dove la sharia è applicata in pieno sia per questioni private sia per le procedure penali.

     Paesi dove la sharia è applicata con variazioni a livello regionale.

NellʼIslam, la Shariʿah o sharia[1], in italiano anche sciaria[2][3][4][5] (in arabo شريعة? sharīʿa 'legge'; letteralmente "strada battuta", "il cammino che conduce alla fonte a cui abbeverarsi"), è il complesso di regole di vita e di comportamento dettato da Dio per la condotta morale, religiosa e giuridica dei suoi fedeli. È un concetto suscettibile di essere interpretato in chiave metafisica o pragmatica. Nel significato metafisico, la sharīʿah è la Legge di Dio e, in quanto sua rivelazione diretta, rimane assoluta e incontestabile dagli uomini.

Mercato degli schiavi del XIII secolo, Yemen. Schiavi e concubine sono considerati proprietà nell'ambito della comprensione della Sharia; Per questo possono essere acquistati, venduti, affittati, donati, condivisi ed ereditati in caso di morte del proprietario.

In quello pragmatico, il fiqh, ovvero la scienza giurisprudenziale islamica interpretata secondo la legge sacra, rappresenta lo sforzo concreto esercitato per identificare la Legge di Dio; in tal senso, la letteratura legale prodotta dai giuristi (faqīh; pl. fuqahāʾ) costituisce opera di fiqh, non di sharīʿa.

Alcune delle pratiche classiche della sharia sono accusate da studiosi dell'argomento di gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, dell'uguaglianza di genere e della libertà di espressione. Il dibattito è aperto. [6]

Fonti della sharī‘a

Fonti della legge islamica sono generalmente considerate il Corano (190 versi su 6236 totali)[7], la Sunna (ovvero gli ḥadīth del Profeta), il consenso della comunità dei credenti (ijma') e l'analogia giuridica (qiyās). La sharīʿa accetta solo le prime due fonti in quanto divinamente prodotte o ispirate. Mentre esiste un solo Corano, esistono diverse raccolte "ufficiali", antiche e tradizionali, di ʾaḥādīth: è questa una delle ragioni da cui segue l'impossibilità teorica di pervenire univocamente alla (vera) shari'a. I versi della rivelazione nel Corano sono in maggioranza versi dedicati ad Allah e alle sue qualità predicabili, narrazione di profeti precedenti, e di tipo escatologico.

Natura della sharī‘a

In alcuni paesi a maggioranza islamica (quali Iran e Arabia Saudita), vi è il recente tentativo di intendere la shari'a non già quale codice di leggi comportamentali o consuetudinarie, bensì quali norme di diritto positivo; peraltro, la stessa shari'a distingue le norme riguardanti il culto e gli obblighi rituali da quelle di natura più giuridica.

Sebbene in alcuni Stati a maggioranza musulmana la sharī‘a venga considerata come una fonte di diritto positivo, nell'Islam delle origini e per molti studiosi attuali (tra i quali Ṭāriq Ramaḍān) essa è più propriamente un codice di comportamento etico che dovrebbe essere privo di potere coercitivo.

L'islam riconosce l'Antico e il Nuovo Testamento della Bibbia come testi religiosi sacri, secondi per importanza al Corano che chiarisce e completa la Rivelazione di Allah ai profeti. Le fonti normative del Corano prevalgono pertanto su tutta la tradizione biblica precedente.

Le cinque categorie

Lo stesso argomento in dettaglio: Ḥukm.

Per la giusta condotta sulla vita terrena, le azioni umane più rilevanti sono suddivise in cinque categorie:[8]

  • obbligatorie (farḍ)
  • raccomandabili (mustahahh)
  • lecite (ḥalāl)
  • sconsigliate (makruh)
  • proibite (harām)

Questi atti hanno disposizioni "materiali o morali" nella comprensione della Sharia. L'abbandono delle azioni "considerate fard, wajib e sunnah", e il compimento di quelle proibite "considerate makruh e haram" sono penalizzate. (punizioni hadd o tazir). Per esempio; Il pestaggio, l'imprigionamento e l'uccisione di coloro che si ostinano a non pregare (Ṣalāt) possono essere considerati in questo contesto.[9][10][11][12]

Scuole giuridiche

Lo stesso argomento in dettaglio: Madhhab.
Mappa dell'Islam

Nell'ambito della Sharia col passare del tempo si sono evolute diverse scuole giuridiche (madhahib) con proprie peculiarità sull'interpretazione della stessa:

Note

  1. ^ Sharia, su Vocabolario on line, Treccani. URL consultato il 22 luglio 2015.
  2. ^ Mirella Curcio, Libia travolta: romanzo, La Vita Felice, 2009, ISBN 978-88-7799-265-9. URL consultato il 16 agosto 2021.
  3. ^ Abdul Rahman Al-Sheha, La dignità della donna nell'islam, subhanaka-allahumma, 2009. URL consultato il 16 agosto 2021.
  4. ^ Barbara De Poli, I musulmani nel terzo millennio: laicità e secolarizzazione nel mondo islamico, Carocci, 2007, ISBN 978-88-430-4062-9. URL consultato il 16 agosto 2021.
  5. ^ A. Alâaddin Çetin, Guida degli archivi dell'Impero ottomano conservati nell'Archivio della Presidenza del Consiglio dei ministri della Turchia, Il Centro di ricerca, 1985. URL consultato il 16 agosto 2021.
  6. ^ (EN) Maria Sole Russo, Clash between Sharia law and human rights in light of PACE Resolution 2253, su iusinitinere.it. URL consultato il 5 ottobre 2021.
    «In order to give a response to the long-standing question of the compatibility between Sharia law and human rights, too many aspects must be taken into consideration and a deeper analysis is needed.»
  7. ^ Il profeta dell'islam e la parola di Dio, giunti editore, 2000, pag. 57
  8. ^ Massimo Papa e Lorenzo Ascanio, Shari'a. La legge sacra dell'islam., 2014, il Mulino , Bologna, ISBN 978-88-15-25070-4
  9. ^ http://www.diyanet.gov.tr/turkish/basiliyayin/weboku.asp?sayfa=21&yid
  10. ^ Copia archiviata, su ismailaga.info. URL consultato il 27 settembre 2021 (archiviato dall'url originale il 9 aprile 2012).
  11. ^ Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi |cilt=2 s:112
  12. ^ http://www.fetvameclisi.com/fetva-namaz-kilmayanin-cezasi-21734.html

Bibliografia

  • F. Castro, Lineamenti di storia del diritto musulmano, 2 volumi, Venezia, Coop. Libraria Editr. Cafoscarina, Università di Ca' Foscari, 1979.
  • A. Cilardo, Teorie sulle origini del diritto islamico, Roma, IPO, 1990.
  • R. Potz, "Islamic Law and the Transfer of European Law", European History Online, Magonza: Institute of European History, 2011, consultato in data 1º marzo 2013.
  • J. Schacht, Introduzione al diritto musulmano, Torino, Fondazione Agnelli, 1995, p. 121 *Idem, An Introduction to Islamic Law, Oxford, OUP, 1955, traduz. dall'inglese a cura di G. M. Piccinelli.
  • D. Santillana, Istituzioni di diritto musulmano mālichita con riguardo anche al sistema sciafiita, Roma, IPO, 1926, 2 voll.
  • E. Tyan, L'organisation judiciaire en pays d'Islam, Leiden, E.J. Brill, 1960.
  • N. J. Coulson, A History of Islamic Law, Edinburgh 1964. (traduz. francese: Histoire du Droit Musulman, Paris, 1995).

Voci correlate

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