Sistema accusatorio

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Voce principale: Processo penale.

Il sistema accusatorio (talvolta contraddittorio) è uno dei due modelli astratti di processo,[1] riconducibile al Magna Carta, in cui due parti rappresentate da un avvocato, un accusatore e un accusato, sono poste innanzi ad un organo superiore imparziale,[1][2][3] solitamente un giudice o una giuria, il cui obiettivo è discernere la verità ed emettere un giudizio di conseguenza sulla base di prove e argomentazioni fornite dalle parti.[4][5][6] Si contrappone al sistema inquisitorio,[7] in cui il giudice ricopre un ruolo attivo nello sviluppo dell'accusa.

Il nome deriva dalla presenza di un accusatore,[8] che funge da elemento caratterizzante del sistema.

Il sistema accusatorio è perlopiù in uso in paesi che furono o sono sotto l'influenza anglo-americana e che adottano il common law, sebbene, a partire dalla fine del XX secolo, diversi altri paesi si stiano allineando al modello accusatorio. Ad esempio, l'Italia ha adottato procedure fondate sul diritto statunitense.[9][10]

Caratteristiche

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Il sistema accusatorio è un modello di procedura penale basato sul principio dialettico, secondo cui la verità può essere accertata dando spazio alla discussione tra parti con interessi opposti. Le caratteristiche della procedura accusatoria sono il principio di separazione delle funzioni procedurali (accusa, difesa e giudizio)[11] e il principio del contraddittorio durante la formulazione delle prova, che si riflette principalmente nell'esame incrociato dei testimoni (cross-examination).[9] Nei fondamenti citati trovano radice le caratteristiche principali del sistema:[8]

Iniziativa di parte

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Per evitare la sua parzialità, al giudice non è riservata la potestà di avviare ex officio il processo, ma piuttosto gli è permesso farlo solo su iniziativa delle parti – composte da colui che è stato accusato del reato (l'accusato, assistito dal suo difensore) e da chi lo accusa (l'accusatore). In origine il potere di chiedere una decisione al giudice spettava ad un accusatore privato, ma è successivamente diventato comune delegare il potere ad un organo pubblico. Per assicurare un sistema di tipo garantista né al potere esecutivo, né al legislativo può essere affidato il potere di impedire la richiesta di una decisione del giudice.[8]

Iniziativa probatoria di parte

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I criteri di ricerca, ammissione ed esame delle prove debbono essere ripartiti tra giudice, accusa e difesa, di modo che a nessuno sia concesso di abusarne. Se al giudice è riservato il potere di decidere se ammettere il mezzo di prova che viene richiesto e il dovere di assicurare che la contesa tra le parti si svolga nel rispetto delle norme di procedura, sono le parti ad introdurre le questioni di fatto ed a produrre prove (rispettivamente dall'accusatore e dall'accusato a seconda che siano a carico o a discarico).[1] Infatti da una parte l'onere della prova grava sull'accusatore, mentre d'altra parte è d'obbligo garantire alla difesa la possibilità di ricercare e produrre prove riguardo l'innocenza dell'imputato.[8]

Contraddittorio

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La separazione delle funzioni processuali è possibile grazie al principio del contraddittorio, il quale assicura che prima di emettere giudizio, il giudice conceda all'accusato di sostenere le proprie ragioni (audiatur et altera pars). Inoltre il principio tende a lasciare contribuire a ciascuna delle parti alla formazione della prova ponendo le domande al testimone (cross-examination). Il contraddittorio assolve a due funzioni: tutela i diritti di accusatore e accusato e costituisce una tecnica di accertamento dei fatti.[8]

Il sistema accusatorio prevede che si adempia al principio di oralità del processo in senso pieno quando chi ascolta può interrogare chi depone. In generale tutta l'attività processuale si svolge tipicamente in modo orale, durante udienze alle quali è solitamente ammesso ad assistere il pubblico.[1] L'oralità permette di valutare in modo pieno la credibilità e l'attendibilità di chi depone.[8]

Limiti di ammissibilità delle prove

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Nel sistema accusatorio è ritenuto fondamentale un metodo attraverso il quale viene formulata una prova, attraverso cui quest'ultima può essere ritenuta attendibile e utile a ricostruire l'esistenza di un fatto. Spetta al giudice verificare l'ammissibilità delle prove richieste da una parte. Ad esempio, le prove sono considerate inattendibili se sono state formate utilizzando tecniche che offendono la libertà di una persona; non possono essere quindi utilizzate le confessioni ottenute sotto tortura o ricatto. [8]

Presunzione di innocenza

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L'accusatore deve convincere il giudice che della reità dell'accusato: fino a che il giudice non ha accertato la colpevolezza mediante un processo secondo la legge ed il diritto di difesa, l'imputato è presunto innocente, cioè non gli può essere chiesto di giustificare le proprie colpe senza, bensì spetta all'accusatore portare a sostegno dell'imputazione prove che dimostrino la propria ragione. Il giudice può condannare l'imputato soltanto quando l'accusa ha provato la reità al di là di ogni ragionevole dubbio.[8]

Limiti alla custodia cautelare

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Posto che l'imputato è presunto innocente fino a condanna definitiva, non può essere trattato da colpevole, perciò non è previsto che si proceda per vie penali contro l'imputato in via preventiva. Può essere applicata solo una misura cautelare nel caso in cui vi siano prove che ne dimostrino esigenza come la persistenza di un pericolo che l'imputato inquini le prove, fugga o commetta gravi reati. Perché si applichino misure cautelari l'accusatore deve convincere il giudice che, anche sulla base di indagini incomplete, esistano prove evidenti o quasi che dimostrano la colpevolezza dell'accusato. Viene comunque imposto che la mole della prova sia considerevole e proporzionata alla gravità delle restrizioni volute alla libertà personale. Nel sistema accusatorio la custodia in carcere prima della sentenza è strutturata come ultima opzione.[8]

Limiti alle impugnazioni

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Le impugnazioni concesse nel sistema hanno lo scopo di controllare se in primo grado sono stati rispettati i diritti delle parti e, segnatamente, il diritto a formulare una prova; nel caso venga riscontrata una violazione, il dibattimento deve essere svolto nuovamente davanti ad un altro giudice. È naturale che il giudice che decide sull'impugnazione deve essere indipendente ed imparziale come del giudice di primo grado: è necessario quindi evitare che sia influenzabile da qualsiasi potere politico, economico, sindacale o dei mezzi di comunicazione di massa.[8]

Diffusione attuale

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Negli ordinamenti attuali prevale di gran lunga il modello accusatorio, tipico dei sistemi di common law (dove è noto come adversarial system) ma ormai adottato anche in quelli di civil law. In questi ultimi, tuttavia, se è stato abbandonato da tempo il sistema inquisitorio puro, sono spesso ancora presenti alcuni suoi aspetti sicché, più che di sistemi accusatori puri, si suole parlare in questi casi di sistemi misti.

Il processo penale italiano, oggi disciplinato dal codice di procedura penale italiano del 1988, nelle forme che hanno preceduto quello vigente presentava la commistione tra modello accusatorio e inquisitorio ora descritta, dovuta alla presenza del giudice istruttore. Nella disciplina del codice attuale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche prevalentemente accusatorie ma, non essendovi una perfetta parità tra accusa e difesa, lo si può ancora considerare un sistema misto.

Il pubblico ministero, infatti, resta un magistrato e “persegue l'interesse della legge, e quindi della giustizia. Egli raccoglie le prove affinché l'imputato possa essere dal giudice assolto o condannato, certo. Ma in realtà garantisce la correttezza del successivo giudizio, quindi avvalora con il suo operato l'attività del giudice. [...]” Tuttavia, il codice penale del 1988 ha inteso eliminare la gravissima incoerenza di cui s'è detto (la prevalenza cioè della fase delle indagini rispetto a quella del contraddittorio, con il predominio del ruolo del pubblico ministero, organo deputato all'accusa) “accentuando le connotazioni di parzialità del pubblico ministero inibendogli l'assunzione di prove e riservando tale assunzione al giudice del dibattimento in modo da rendere così effettivo e reale il contraddittorio in sede di formazione della prova”[12].

  1. ^ a b c d Gilberto Lozzi, Lineamenti di procedura penale (PDF).
  2. ^ accusatorio, sistema - Enciclopedia, su Treccani. URL consultato il 1º luglio 2024.
  3. ^ Giulio Illuminati, Modello processuale accusatorio e sovraccarico del sistema giudiziario, Vol. 4, Porto Alegre, Revista Brasileira de Direito Processual Penal, 2018, pp. 533-557.
  4. ^ (EN) Sandra Beatriz Hale, The discourse of court interpreting: discourse practices of the law, the witness, and the interpreter, collana Benjamins translation library, Pbk. ed., with corrections, John Benjamins Pub, 2010, ISBN 978-90-272-2435-4.
  5. ^ (EN) Edward P. Richards e Katharine C. Rathbun, Medical care law, Aspen Publishers, 1999, ISBN 978-0-8342-1603-7.
  6. ^ (EN) Jennifer Corrin Care, Civil procedure and courts in the South Pacific, Cavendish Pub, 2004, ISBN 978-1-85941-719-5, OCLC ocm52231696. URL consultato il 1º luglio 2024.
  7. ^ (EN) Accusatory System v. the Inquisitorial System - Procedural Truth v. Fact? (From Criminal Evidence Law Reform - Proceedings, P 83-91, 1981 - See NCJ-84738) | Office of Justice Programs, su ojp.gov. URL consultato il 1º luglio 2024.
  8. ^ a b c d e f g h i j Tonini (2010)
  9. ^ a b (EN) Adversary procedure | Legal Process, Evidence & Procedure | Britannica, su britannica.com. URL consultato il 1º luglio 2024.
  10. ^ (FR) Rédaction Toute l'Europe, Ministère public versus Juge d'instruction : tour d'horizon européen, su Touteleurope.eu, 6 aprile 2009. URL consultato il 1º luglio 2024.
  11. ^ (ES) Destacan que el nuevo Código Procesal Penal pone a las víctimas de delitos en el centro de la escena [Il nuovo Codice di Procedura Penale mette al centro le vittime del reato], su ellitoral.com.ar, El Litoral. URL consultato il 13 luglio 2024.
  12. ^ G. Sgueo, Le indagini preliminari nell’evoluzione del procedimento penale: dal sistema inquisitorio al sistema accusatorio, Overlex.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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